Un'emittente radiofonica, titolare di una concessione governativa, riceveva una sanzione pecuniaria dal Ministero per aver mantenuto attivo un impianto di trasmissione nonostante la sospensione dell'autorizzazione. Il Ministero applicava la multa prevista per la mancata presentazione della denuncia di inizio attività. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'emittente, annullando l'ordinanza ingiunzione. I giudici hanno stabilito che, in base al principio di tassatività delle sanzioni, non si può applicare una multa pensata per chi inizia l'attività senza comunicazione a chi, invece, opera già con una regolare concessione ed esegue modifiche non autorizzate. Per quest'ultimo caso, la legge prevede solo la disattivazione dell'impianto e non la sanzione pecuniaria. L'emittente radiofonica ha quindi vinto la causa.
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