Un istituto di credito ha richiesto l'ammissione al passivo fallimentare di una società per un credito derivante da un mutuo garantito dallo Stato. Il Tribunale ha rigettato la richiesta, dichiarando nullo il contratto per concessione abusiva di credito, ravvisando un concorso della banca nel reato di bancarotta semplice. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione, specificando che per dichiarare la nullità non basta ipotizzare il reato, ma è necessaria una motivazione rigorosa che dimostri gli elementi oggettivi e soggettivi del concorso della banca, quale soggetto esterno, nel reato. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello.
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