Un istituto bancario ha presentato un ricorso per dichiarare il fallimento di una società. Il Tribunale di Napoli si è dichiarato incompetente a favore del Tribunale di Napoli Nord, poiché la società aveva trasferito la propria sede legale. Il Tribunale di Napoli Nord ha sollevato il regolamento di competenza, rilevando che lo spostamento della sede era avvenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la competenza territoriale fallimento spetta al Tribunale di Napoli. Secondo la legge fallimentare, infatti, i trasferimenti di sede effettuati nell'anno anteriore all'iniziativa giudiziaria non hanno alcun effetto sulla competenza, che rimane radicata presso il giudice della sede originaria.
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