Una società di capitali, cancellata dal registro delle imprese, ha contestato la propria dichiarazione di fallimento avvenuta entro l'anno dalla cancellazione. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della procedura. I giudici hanno stabilito che la notifica al liquidatore è corretta anche dopo l'estinzione della società. Inoltre, il termine di un anno per la dichiarazione di fallimento decorre esclusivamente dalla data di cancellazione formale e non dalla precedente cessazione dell'attività. Infine, per le società in liquidazione, lo stato di insolvenza si valuta verificando se il patrimonio sia insufficiente a pagare tutti i debiti, a prescindere dalla disponibilità di liquidità immediata. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
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