La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputato, annullando senza rinvio la condanna per i reati di minaccia e percosse a causa del difetto di competenza del Tribunale. La Suprema Corte ha ribadito che la Competenza del Giudice di Pace non può essere attratta da quella del Tribunale ordinario tramite le normali regole di connessione dei procedimenti, a meno che non si tratti di concorso formale di reati. Di conseguenza, i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare l'incompetenza. Per quanto riguarda il residuo reato di disturbo della quiete pubblica, di competenza del Tribunale, la Corte ha rilevato l'avvenuta prescrizione del reato, annullando la relativa condanna. Gli atti per i reati minori sono stati trasmessi al Pubblico Ministero per il corretto inoltro al giudice competente.
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