Un avvocato ha richiesto il pagamento delle proprie competenze professionali direttamente al cliente assistito d'ufficio in un processo penale. Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo che il legale dovesse prima dimostrare di aver tentato inutilmente il recupero forzoso del credito. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del professionista, stabilendo che l'obbligo di dimostrare il preventivo tentativo di recupero del credito si applica solo quando si richiede il pagamento allo Stato, e non quando si agisce direttamente contro il cliente. Il cliente assistito d'ufficio, infatti, è sempre tenuto a pagare il compenso del difensore d'ufficio, a meno che non sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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