Una società capogruppo, qualificata come società di comodo, ha cercato di azzerare il proprio reddito minimo imponibile compensandolo con le perdite fiscali delle società controllate, sfruttando le regole del consolidato nazionale. L'Amministrazione Finanziaria ha contestato questa operazione, emettendo avvisi di accertamento per recuperare le imposte non versate. La Corte di Cassazione ha dato ragione al fisco, rigettando il ricorso della società. I giudici hanno stabilito che le regole del consolidato nazionale non possono aggirare la disciplina antielusiva sulle società non operative. Pertanto, le perdite delle società controllate possono compensare solo la quota di reddito della capogruppo che supera la soglia minima di legge, lasciando intatto il debito fiscale minimo dovuto all'erario.
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