Il Creditore ha avviato un'esecuzione forzata contro L'Istituto Bancario, il quale ha proposto opposizione all'esecuzione eccependo la compensazione con un proprio credito. Nel giudizio di merito, il Creditore ha formulato una domanda riconvenzionale per accertare un proprio maggior credito di oltre 5.100 euro. Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Giudice di Pace, basandosi solo sul valore del precetto. La Corte di Cassazione ha accolto il regolamento di competenza dei ricorrenti, stabilendo che la domanda riconvenzionale del creditore opposto, superando la soglia di valore del Giudice di Pace, attrae l'intera causa nella competenza del Tribunale.
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