Una dirigente medica ha impugnato la nomina di una collega a responsabile di struttura semplice, ottenendo in appello la ripetizione della procedura per difetto di valutazione comparativa dei curricula. L'Azienda Sanitaria ha promosso ricorso in Cassazione ma, nel frattempo, ha rinnovato la selezione confermando la stessa candidata. La dirigente ha contestato anche questa seconda decisione, ma il suo ricorso è stato rigettato con sentenza definitiva. Di conseguenza, l'Azienda Sanitaria ha depositato formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando che la rinuncia in sede di legittimità non richiede l'accettazione della controparte per produrre i suoi effetti, e ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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