Il Comune impugnava la decisione che escludeva l'assoggettabilità a ICI di due piattaforme petrolifere. Tuttavia, prima dell'udienza, il Comune ha presentato una formale rinuncia al ricorso, accettata dalla società contribuente. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, disponendo la compensazione delle spese tra le parti. I giudici hanno inoltre chiarito che, in caso di rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché tale sanzione colpisce solo il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione.
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