Un avvocato, dopo aver vinto una causa per la liquidazione dei suoi compensi per il patrocinio a spese dello Stato, si è visto negare dal giudice il rimborso delle spese legali del giudizio di opposizione. La motivazione era la mancata costituzione in giudizio del Ministero convenuto. L'avvocato ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo la violazione del principio di soccombenza, secondo cui chi perde paga. La Corte di Cassazione, in via preliminare, ha rilevato un vizio di notifica del ricorso e ne ha ordinato la rinnovazione, rinviando la decisione nel merito.
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