Un Comune propone ricorso in Cassazione contro una società per un avviso di accertamento IMU. Le parti, tuttavia, raggiungono un accordo transattivo, portando il Comune a rinunciare al giudizio. La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del giudizio, compensa le spese e chiarisce che, in questo caso, non si applica la sanzione del raddoppio del contributo unificato, prevista solo per rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
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