Un mediatore immobiliare impugnava un avviso di accertamento per l'imposta sulla pubblicità relativa a una bacheca con foto di immobili. Dopo la decisione sfavorevole in appello, il contribuente proponeva ricorso in Cassazione. Nel corso del giudizio, a seguito del decesso del contribuente, i suoi eredi presentavano una formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla società concessionaria della riscossione con accordo sulla compensazione delle spese. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando la compensazione delle spese e stabilendo che, in caso di rinuncia, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, misura eccezionale applicabile solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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