I Comproprietari di un terreno citano in giudizio il Vicino per usurpazione di una porzione di fondo. Il Vicino, non costituitosi inizialmente, propone querela di falso contro la ricevuta di ritorno della notifica, sostenendo che la firma 'figlio' sia falsa, avendo egli solo una figlia. Accertata la falsità, il Tribunale condanna i Comproprietari alle spese di lite. Questi impugnano la decisione chiedendo la compensazione delle spese di lite, sostenendo di non essere gli autori della falsificazione. La Corte d'Appello e la Corte di Cassazione rigettano la richiesta: chi dichiara di volersi avvalere di un documento falso risponde delle spese processuali in base al principio di soccombenza, a prescindere dalla responsabilità materiale della falsificazione.
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