Un automobilista ha impugnato il provvedimento di revoca della patente emesso dal Prefetto. Durante il giudizio di appello, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che imponeva la revoca automatica. I giudici hanno quindi annullato la sanzione, ma hanno disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti. L'automobilista ha fatto ricorso in Cassazione, ritenendo ingiusto dover pagare i propri costi legali pur avendo vinto la causa. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno stabilito che la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità di una legge costituisce una novità assoluta della questione giuridica, elemento che giustifica pienamente la decisione di dividere le spese del processo, poiché la Prefettura non poteva prevedere la futura cancellazione della norma allora in vigore.
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