La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12443/2024, ha stabilito che la compensazione crediti non opera se il credito opposto, derivante da un contratto preliminare di vendita, non è mai sorto a causa della mancata stipula del contratto definitivo e del conseguente mancato trasferimento dell'immobile. Il caso riguardava una società di costruzioni che si opponeva a un decreto ingiuntivo per una fornitura di merci, sostenendo l'estinzione del debito per compensazione con il prezzo di un immobile promesso in vendita alla creditrice. La Corte ha rigettato il ricorso, confermando che il credito della società di costruzioni era subordinato al trasferimento della proprietà, evento mai verificatosi.
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