Un Individuo è stato condannato per spaccio di stupefacenti (Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990) dopo il ritrovamento di diverse droghe, bilancini e materiale per il confezionamento. L'Individuo ha presentato ricorso, sostenendo che le sostanze fossero per uso personale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna. La Corte ha ritenuto che gli elementi oggettivi (quantità, varietà delle droghe, modalità di detenzione, presenza di bilancini e appunti) dimostrassero inequivocabilmente la destinazione allo spaccio. L'Individuo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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