Un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza ha presentato ricorso, contestando la validità del test etilometrico eseguito a distanza di un'ora dal sinistro. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la prova dello stato di ebbrezza non si basa solo sull'etilometro, ma su un insieme di elementi convergenti. Nel caso specifico, i risultati del test (1,79 g/l e 1,72 g/l) erano pienamente supportati dai chiari sintomi di ubriachezza riscontrati dagli agenti (alito vinoso, occhi lucidi, perdita di equilibrio) e dalla dinamica dell'incidente, rendendo la condanna legittima.
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