La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per rapina, lesioni ed estorsione. L'imputato contestava l'attendibilità della persona offesa, la quale aveva inizialmente fornito una versione parziale dei fatti per motivi di pudore, legati alla sua presenza in un luogo appartato. I giudici hanno chiarito che la parziale reticenza iniziale, motivata da imbarazzo, non compromette l'attendibilità della persona offesa se supportata da riscontri oggettivi, come il riconoscimento fotografico e i tabulati telefonici. Inoltre, la Suprema Corte ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dalla gravità delle condotte, dalla reiterazione dei reati e dallo sfruttamento della vulnerabilità della vittima. Di conseguenza, l'imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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