Una cliente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato per una causa di separazione, nomina due legali. Uno di questi chiede la liquidazione del compenso, ma il Tribunale la nega. La Corte di Cassazione conferma la decisione, stabilendo un principio fondamentale: la nomina di un gratuito patrocinio secondo avvocato comporta la revoca automatica del beneficio. Anche se la norma che lo prevede esplicitamente si trova nella sezione del processo penale, essa ha valore di regola generale e si applica a tutti i procedimenti, inclusi quelli civili. Di conseguenza, dal momento della nomina del secondo legale, il diritto all'assistenza a spese dello Stato cessa immediatamente.
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