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Coltello A Serramanico

8 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Un tipo di coltello la cui lama, uscendo a scatto dal manico, è considerato un'arma la cui detenzione e porto sono regolamentati in modo specifico.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Porto abusivo di armi: trasportare un coltello resta reato
Un cittadino è stato fermato mentre trasportava in luogo pubblico un coltello a serramanico lungo diciannove centimetri. La difesa ha sostenuto che la condotta fosse assorbita unicamente dall'illecito di importazione dell'oggetto nel territorio nazionale. La Corte di Cassazione ha respinto la tesi difensiva ed ha confermato che il porto abusivo di armi in luogo pubblico rappresenta un reato autonomo e successivo rispetto all'ingresso nello Stato. Non sussiste infatti un rapporto di specialità capace di escludere il secondo illecito. La Suprema Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna dell'imputato e disponendo il pagamento delle spese di giudizio unitamente al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Porto ingiustificato di coltello: festa privata e condanna
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale nei confronti di un cittadino sorpreso all'esterno di una festa privata con un'arma da taglio agganciata alla tuta. Le forze dell'ordine hanno contestato il reato di porto ingiustificato di coltello a serramanico. L'imputato non ha offerto alcuna valida spiegazione durante il controllo sul posto. Il ricorso difensivo ha tentato di contestare l'utilizzo probatorio delle dichiarazioni spontanee e ha richiesto l'applicazione della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche. I Supremi Giudici hanno dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Il controllo e i fatti accertati dimostrano la piena responsabilità della condotta. Il ricorrente deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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Porto ingiustificato di coltelli: lavoro ambulante e condanna
Un venditore ambulante ha subito una condanna penale per il porto ingiustificato di coltelli. Le forze dell'ordine hanno trovato l'uomo in possesso di due coltelli a serramanico fuori dalla propria abitazione. L'imputato ha sostenuto che gli strumenti servivano per la sua quotidiana attività commerciale ambulante. I giudici di merito hanno respinto questa tesi e hanno condannato l'uomo a un anno e due mesi di arresto oltre a duemila euro di ammenda. L'imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentando la mancata concessione di attenuanti e dell'esimente per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno confermato la sanzione e hanno condannato l'uomo al pagamento delle spese legali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Coltello nel borsello: no alla particolare tenuità del fatto
Un uomo è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione con un coltello a serramanico nascosto nel borsello, senza alcun giustificato motivo. I giudici di merito lo hanno condannato, escludendo l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione, contestando questa decisione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il porto di un'arma potenzialmente letale e facilmente accessibile esclude la particolare tenuità del fatto, a causa dell'elevato pericolo della condotta. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Coltello a serramanico: assolto per particolare tenuità del fatto
Il Tribunale ha dichiarato non punibile un cittadino accusato di porto abusivo di un coltello a serramanico, applicando la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Il giudice ha valorizzato le dimensioni ridotte dell'arma, l'atteggiamento collaborativo dell'imputato durante la perquisizione e l'assenza di precedenti penali violenti. La Procura della Repubblica ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la decisione e ritenendo applicabile solo una circostanza attenuante. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché basato su contestazioni di fatto non proponibili in sede di legittimità. Di conseguenza, l'assoluzione dell'imputato è diventata definitiva.
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Porto abusivo di coltello: condanna confermata anche senza usarlo
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per porto abusivo di coltello a serramanico. L'imputato aveva fatto ricorso sostenendo di non aver mai usato né minacciato di usare l'arma, ma i giudici hanno respinto la sua tesi. La sentenza stabilisce un principio chiaro: per il reato di porto abusivo di coltello, è irrilevante l'uso effettivo dell'arma. Il semplice fatto di portarla con sé fuori dalla propria abitazione senza un giustificato motivo è sufficiente per integrare il reato e giustificare la condanna. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese.
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Porto d’armi abusivo: limiti al coltello a serramanico
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per porto d'armi abusivo nei confronti di un soggetto trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama bloccabile. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché le doglianze relative alla natura dell'arma sono state ritenute manifestamente infondate, mentre quelle riguardanti il diniego della sospensione condizionale della pena sono risultate generiche. La Corte ha ribadito che la natura dell'arma bianca, accertata nei gradi di merito, giustifica la sanzione penale, condannando il ricorrente anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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Coltello a serramanico in auto: rischi e sanzioni
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un cittadino trovato in possesso di un **coltello a serramanico** all'interno della propria autovettura. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché il ricorrente ha tentato di sollevare per la prima volta in sede di legittimità la questione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), omissione che preclude l'esame da parte della Suprema Corte. Inoltre, la decisione ribadisce che non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti in Cassazione se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente.
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