La Corte di Cassazione affronta un caso di protesto illegittimo a carico di un amministratore per un assegno emesso dalla sua società. La banca aveva erroneamente indicato il nome della persona fisica anziché quello della società. Tuttavia, la Corte ha confermato le decisioni precedenti, attribuendo la responsabilità esclusiva al Pubblico Ufficiale che ha levato il protesto. Secondo i giudici, il suo errore nel non verificare la corrispondenza tra l'assegno (emesso dalla società) e la richiesta della banca è stato un atto di negligenza talmente grave da interrompere ogni legame di causa con l'errore iniziale della banca. Di conseguenza, la richiesta di risarcimento danni dell'amministratore contro l'istituto di credito è stata definitivamente respinta.
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