Una banca chiede di ammettere al passivo di un fallimento un credito derivante da mutuo fondiario, pretendendo la collocazione ipotecaria. Il giudice delegato ammette il credito solo come chirografario, ritenendo non provata la consegna del denaro al momento della firma del contratto. Il Tribunale respinge l'opposizione della banca. La Cassazione, tuttavia, accoglie il ricorso della banca. Gli Ermellini chiariscono che l'ammissione del credito, ormai definitiva, fa sorgere il giudicato endofallimentare. Questo impedisce al giudice dell'opposizione di rimettere in discussione l'esistenza e il perfezionamento del contratto di mutuo (compresa la consegna del denaro) al solo fine di negare la garanzia ipotecaria, se il curatore non ha contestato il credito stesso.
Continua »