Una Banca, che gestiva la tesoreria per un Comune, ha visto dichiarare irregolare il suo conto dalla Corte dei Conti. L'Azienda ha contestato la decisione, sostenendo che il collegio giudicante di primo grado era illegittimamente composto, poiché il magistrato istruttore che aveva formulato i rilievi aveva anche partecipato alla decisione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che le contestazioni sulla corretta **composizione del collegio giudicante**, se non alterano radicalmente la struttura del giudice, sono violazioni processuali interne e non un "difetto di giurisdizione" sindacabile in Cassazione. La partecipazione del magistrato istruttore non integra un vizio di giurisdizione che permetta il ricorso alle Sezioni Unite.
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