Una recente sentenza della Corte d'Appello di Ancona ha dichiarato l'estinzione del processo d'appello a causa della mancata comparizione delle parti a due udienze consecutive. La decisione si fonda sull'applicazione rigorosa dell'art. 181 del codice di procedura civile, che sanziona l'inattività delle parti. La Corte ha chiarito che il mancato deposito di note scritte, nella modalità della trattazione cartolare, equivale a una mancata comparizione fisica, portando alla cancellazione della causa dal ruolo e lasciando le spese a carico di chi le ha anticipate.
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