Il Primo Coerede chiedeva la divisione dell'eredità della madre, pretendendo la collazione ereditaria di due immobili e delle spese universitarie sostenute per il Secondo Coerede. A sostegno della domanda, indicava alcune dichiarazioni contenute in un vecchio testamento pubblico, successivamente revocato da un testamento olografo. La Corte d'Appello rigettava la richiesta per mancanza di prove, ritenendo le dichiarazioni del testamento revocato prive di valore confessorio o vincolante. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso. I giudici hanno chiarito che le dichiarazioni unilaterali contenute in un testamento revocato non provano da sole le donazioni se contestate, e che le spese di studio non vanno in collazione se non superano la misura ordinaria rispetto alle condizioni economiche del genitore. Vince il Secondo Coerede, che non deve restituire nulla.
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