Il Detenuto, condannato all'ergastolo per reati di matrice mafiosa, ha richiesto la concessione di un permesso premio reati ostativi. La Corte Costituzionale ha chiarito che la mancata collaborazione con la giustizia non impedisce in modo assoluto l'accesso ai benefici penitenziari, trasformando la presunzione di pericolosità da assoluta a relativa. Tuttavia, spetta al detenuto fornire prove concrete circa l'effettiva rottura dei legami con la criminalità organizzata e la mancanza di rischio di un loro ripristino. Il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato la richiesta poiché la condotta del richiedente, seppur corretta in carcere, era priva di una reale revisione critica dei reati ed era inserita in un contesto criminale d'origine ancora attivo. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il richiedente al pagamento delle spese.
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