Il Condannato, condannato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di oltre sessanta persone, ha richiesto l'affidamento in prova. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la domanda, non ritenendo provata l'impossibilità di una fattiva collaborazione con la giustizia, dato che molti complici erano ancora ignoti. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che i giudici avessero omesso di valutare elementi a lui favorevoli. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici di legittimità hanno confermato che la collaborazione con la giustizia era ancora possibile e che il ricorrente mirava solo a ottenere una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Il Condannato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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