Un'azienda di estrazione contesta un avviso di pagamento per il tributo speciale smaltimento rifiuti, sostenendo che i materiali accumulati fossero principalmente terreno naturale con una minima parte di scarti. L'Ente Locale, basandosi su un verbale della Guardia di Finanza e sui registri di carico e scarico della stessa azienda, li aveva invece classificati come rifiuti speciali non pericolosi. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'azienda, stabilendo un principio fondamentale: ai fini del pagamento del tributo, è decisiva la classificazione giuridica del materiale come 'rifiuto', a prescindere dalla sua pericolosità o dalla percentuale di sostanze estranee. Le stesse annotazioni dell'azienda sono diventate la prova chiave contro di essa, confermando la legittimità della pretesa fiscale.
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