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Clausola Penale Per Ritardo

5 provvedimenti applicano questo termine

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Clausola Penale per Ritardo: Accettazione Opera non Cancella Sanzione
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un'Appaltatrice che chiedeva il saldo di una fattura per un contratto di engineering, mentre la Committente aveva trattenuto una somma come **clausola penale per ritardo** nella consegna. Il Tribunale aveva dato ragione all'Appaltatrice, ma la Corte d'Appello aveva ribaltato la decisione, ritenendo valida la penale. L'Appaltatrice ha proposto ricorso in Cassazione, contestando sia la decisione sulla penale sia l'inammissibilità di una successiva domanda di revocazione per errore di fatto. La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, confermando che l'accettazione dell'opera tardiva non implica rinuncia alla penale e che l'errore di fatto per la revocazione non era decisivo. L'Appaltatrice dovrà pagare le spese legali.
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Clausola penale per ritardo: scatta la condanna al costruttore
Un'azienda di costruzioni ha stipulato un contratto di permuta immobiliare, impegnandosi a consegnare alcuni immobili entro una data specifica. Il contratto prevedeva una clausola penale per ritardo pari a 12.000 euro per ogni mese di ritardata consegna. A fronte della tardiva ultimazione delle opere, gli eredi del proprietario originario hanno richiesto l'applicazione della penale. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo l'avvenuto completamento dei lavori sulla base dell'allacciamento alle utenze e lamentando la mancanza di un verbale di consegna. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che spetta al debitore provare il tempestivo adempimento o l'impossibilità della prestazione per causa non imputabile. La penale decorre automaticamente senza necessità di costituzione in mora.
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Clausola penale per ritardo: non dovuta se il cliente è la causa
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso relativo a un contratto di appalto. Il Committente chiedeva il pagamento di una cospicua somma a titolo di clausola penale per ritardo nella consegna dei lavori. L'Appaltatore si opponeva, sostenendo che il ritardo non fosse colpa sua. La Corte ha dato ragione all'Appaltatore, stabilendo un principio fondamentale: la clausola penale per ritardo non è dovuta se il ritardo stesso è stato causato da inadempienze del Committente. In questo caso, il Committente non aveva fornito l'energia elettrica, l'allaccio del gas e i materiali necessari, rendendo impossibile per l'Appaltatore rispettare i tempi. Di conseguenza, la richiesta del Committente è stata respinta.
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Clausola penale per ritardo: Costruttore condannato senza prova
La Corte di Cassazione interviene su un caso di compravendita immobiliare, chiarendo la responsabilità del costruttore in presenza di una clausola penale per ritardo. Una società edile, che aveva consegnato un villino oltre il termine pattuito, è stata condannata a pagare la penale. La Corte ha stabilito un principio fondamentale sull'onere della prova: non spetta all'acquirente dimostrare la colpa del costruttore per il ritardo. Al contrario, è il costruttore che deve provare che la consegna tardiva è dovuta a cause a lui non imputabili. In assenza di tale prova, la penale è dovuta. La vittoria è stata quindi attribuita agli acquirenti.
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Clausola penale per ritardo: lavori finiti ma si paga lo stesso
Un'impresa edile vende un immobile commerciale a un'azienda, impegnandosi a consegnare un parcheggio e una strada di accesso entro 90 giorni. A garanzia della clausola penale per ritardo, l'azienda trattiene un assegno di 50.000 euro. L'impresa consegna i lavori in ritardo, ma chiede la restituzione dell'assegno, sostenendo di aver comunque adempiuto e che il termine non fosse essenziale. L'azienda chiede ulteriori danni per presunti difetti dell'opera. La Corte di Cassazione respinge entrambe le richieste. Conferma che la clausola penale per ritardo è valida e va pagata anche se l'opera viene infine consegnata. L'impresa non ha provato che il ritardo fosse incolpevole. Di conseguenza, l'azienda commerciale ha il diritto di incassare l'assegno come risarcimento predeterminato per il ritardo, ma non ottiene altri risarcimenti per i difetti non provati.
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