Un'impresa edile vende un immobile commerciale a un'azienda, impegnandosi a consegnare un parcheggio e una strada di accesso entro 90 giorni. A garanzia della clausola penale per ritardo, l'azienda trattiene un assegno di 50.000 euro. L'impresa consegna i lavori in ritardo, ma chiede la restituzione dell'assegno, sostenendo di aver comunque adempiuto e che il termine non fosse essenziale. L'azienda chiede ulteriori danni per presunti difetti dell'opera. La Corte di Cassazione respinge entrambe le richieste. Conferma che la clausola penale per ritardo è valida e va pagata anche se l'opera viene infine consegnata. L'impresa non ha provato che il ritardo fosse incolpevole. Di conseguenza, l'azienda commerciale ha il diritto di incassare l'assegno come risarcimento predeterminato per il ritardo, ma non ottiene altri risarcimenti per i difetti non provati.
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