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Clausola D'Intrasferibilità

5 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Una dicitura sull'assegno che impedisce che venga girato (trasferito) ad altri, può essere incassato solo dal beneficiario indicato.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Assegno non trasferibile per posta: il concorso di colpa del mittente
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una Compagnia Assicurativa che aveva spedito assegni non trasferibili tramite posta ordinaria. Un truffatore ha intercettato gli assegni e li ha incassati aprendo conti falsi presso l'Ente Postale. La Compagnia Assicurativa ha chiesto il risarcimento all'Ente Postale per la mancata corretta identificazione. La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici precedenti, riconoscendo il concorso di colpa spedizione assegno da parte della Compagnia Assicurativa. Spedire un assegno per posta ordinaria, anche se non trasferibile, espone a un rischio eccessivo e contribuisce al danno. L'Ente Postale è responsabile per l'identificazione, ma la Compagnia Assicurativa ha contribuito al rischio.
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Assegno Rubato: Concorso di Colpa tra Banca e Mittente nella Responsabilità
Un'Azienda Assicurativa ha inviato un assegno di traenza (un tipo di assegno bancario) con clausola d'intrasferibilità tramite posta ordinaria. L'assegno è stato rubato e incassato fraudolentemente da un soggetto non autorizzato, che aveva aperto un conto bancario. L'Azienda Assicurativa ha citato in giudizio la Banca che aveva permesso l'incasso. La Corte di Cassazione ha confermato il concorso di colpa tra l'Azienda Assicurativa, per aver spedito l'assegno in modo non sicuro, e la Banca, per non aver identificato correttamente il soggetto. La responsabilità per assegno rubato ricade su entrambi, poiché la spedizione ordinaria espone a un rischio prevedibile.
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Spedizione assegno per posta ordinaria: concorso di colpa
La Compagnia Assicuratrice ha spedito un assegno non trasferibile tramite posta ordinaria. Un malintenzionato ha sottratto il titolo e lo ha incassato indebitamente presso uno sportello gestito dall'Ente Postale. La Corte d'Appello aveva condannato l'Ente Postale all'intero risarcimento. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Ente Postale, stabilendo che la spedizione assegno per posta ordinaria costituisce un comportamento imprudente. Questa scelta configura un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'articolo 1227 del Codice Civile. Chi sceglie un mezzo di spedizione non sicuro si assume consapevolmente un rischio, riducendo così la responsabilità dell'intermediario che ha pagato il titolo a un soggetto non legittimato. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Assegno di traenza rubato: poste scagionate e colpa del mittente
L'Azienda Assicuratrice spedisce un assegno di traenza non trasferibile tramite posta ordinaria. Un malintenzionato intercetta il titolo e lo incassa presso l'Ente Postale esibendo documenti falsi ma apparentemente regolari. La Corte d'Appello condanna l'Ente Postale all'intero risarcimento. La Corte di Cassazione ribalta la decisione, stabilendo che l'Ente Postale non è responsabile se ha identificato il cliente con diligenza ordinaria secondo le norme antiriciclaggio, senza dover compiere indagini straordinarie. Inoltre, la spedizione dell'assegno di traenza per posta ordinaria costituisce un concorso di colpa dell'Azienda Assicuratrice, che ha esposto il titolo a un rischio prevedibile di furto. La sentenza viene cassata con rinvio.
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Negoziazione di assegni non trasferibili: la banca è salva
Un subagente assicurativo incassava sul proprio conto corrente professionale assegni non trasferibili intestati alla compagnia mandante. A seguito di ammanchi, l'assicuratore della responsabilità civile dell'agente generale risarciva i clienti e faceva causa alla banca, chiedendo il risarcimento per l'illegittima negoziazione di assegni non trasferibili. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'assicuratore, confermando che il subagente era contrattualmente autorizzato all'incasso dei premi e che il conto corrente era espressamente destinato all'attività professionale. Di conseguenza, la banca ha operato legittimamente negoziando i titoli e non è responsabile per la successiva distrazione delle somme da parte del subagente.
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