L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello per contestare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. I giudici di legittimità hanno ribadito che la determinazione del trattamento sanzionatorio e la valutazione sui benefici di riduzione spettano esclusivamente al giudice di merito. Quando il provvedimento impugnato presenta una motivazione logica, coerente ed esaustiva, il ricorso non può rimettere in discussione le scelte discrezionali del tribunale. A seguito della decisione, l'imputato ha subito la condanna al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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