La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per spaccio di lieve entità, dichiarando inammissibile il ricorso riguardante il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici hanno ribadito che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Se la sanzione è vicina al minimo edittale, non è necessaria una motivazione analitica, essendo sufficiente definire la pena come congrua. In assenza di elementi positivi specifici, il diniego delle attenuanti è legittimo.
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