L'Imputato è stato condannato per il trasporto di circa 6,89 chilogrammi di cocaina, con un quantitativo di principio attivo puro pari a 4,53 chilogrammi. I giudici di merito hanno quantificato la sanzione finale in sei anni e sei mesi di reclusione e 36.000 euro di multa. L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e contestando l'eccessiva severità della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la condanna. I giudici di legittimità hanno ribadito che il diniego delle attenuanti è legittimo in mancanza di elementi positivi favorevoli e che la quantificazione della pena, prossima al minimo edittale, riflette pienamente l'elevata gravità oggettiva del fatto commesso.
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