Un soggetto, condannato per non aver comunicato redditi da lavoro autonomo mentre percepiva il Reddito di Cittadinanza, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando che i motivi del ricorso in Cassazione devono essere gli stessi presentati in appello. Introdurre nuovi elementi, come il comportamento collaborativo, solo nell'ultimo grado di giudizio rende il motivo inammissibile.
Continua »