Un'imputata, condannata per aver messo in circolazione una banconota falsa (art. 455 c.p.), ha presentato ricorso in Cassazione. La difesa sosteneva la mancanza di consapevolezza della falsità, la grossolanità del falso e chiedeva una riqualificazione del reato (art. 457 c.p.). La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché i motivi erano una mera ripetizione di argomenti già respinti in appello e miravano a una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. La condanna è stata quindi confermata.
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