La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per truffa. La Corte ha stabilito che non è possibile chiedere in sede di legittimità una nuova valutazione delle prove, confermando il principio secondo cui il suo ruolo è limitato al controllo della corretta applicazione della legge. Anche il motivo relativo alle attenuanti generiche è stato ritenuto inammissibile, in quanto sollevato per la prima volta in Cassazione e comunque infondato, dato che le attenuanti erano già state concesse. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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