La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili due ricorsi. Il primo, relativo a una pena concordata in appello, è stato respinto poiché non si può contestare la congruità della pena. Il secondo, riguardante il diniego delle attenuanti generiche, è stato ritenuto inammissibile in quanto la decisione del giudice di merito, basata sulla personalità negativa dell'imputato e sui precedenti, era motivata in modo adeguato e non sindacabile in sede di legittimità.
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