La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una conducente condannata per il reato di guida senza patente, commesso con recidiva nel biennio. La difesa sosteneva che la condotta fosse stata depenalizzata e che mancasse la prova della definitività della precedente sanzione amministrativa. I giudici hanno chiarito che la guida senza patente, se ripetuta nel biennio, costituisce un reato autonomo non depenalizzato dal D.Lgs. n. 8/2016. Inoltre, il verbale precedente non era stato impugnato, rendendo l'illecito definitivo. Di conseguenza, la condanna penale e la sanzione stabilita dai giudici di merito sono state confermate, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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