La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza. La sentenza chiarisce punti cruciali sulla prescrizione del reato, sull'onere della prova relativo al malfunzionamento dell'etilometro e sull'applicazione della circostanza attenuante del risarcimento del danno. Per i reati commessi fino al 31 dicembre 2019, si applicano specifiche norme sulla sospensione della prescrizione. Inoltre, spetta all'imputato l'onere di contestare specificamente il cattivo funzionamento dell'etilometro, non essendo sufficiente una generica doglianza. Infine, il risarcimento del danno per ottenere l'attenuante deve riguardare solo gli effetti normali e diretti del reato.
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