La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un uomo condannato per il tentato furto di tre bottiglie di birra, del valore complessivo di 3,74 euro. La Corte d'Appello aveva negato l'applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità, motivando il rifiuto con la recidiva e la reiterazione di reati contro il patrimonio da parte dell'imputato. Gli Ermellini hanno annullato tale decisione, ribadendo che l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 c.p. ha natura oggettiva e deve essere valutata esclusivamente in base al valore economico del bene, anche nel delitto tentato. Nonostante la fondatezza del ricorso, la Suprema Corte ha dovuto rilevare l'intervenuta prescrizione del reato, dichiarandone l'estinzione e annullando la sentenza impugnata senza rinvio.
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