La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per ricettazione di una carta carburante. L'imputato richiedeva l'applicazione dell'attenuante del danno lieve (art. 62 n. 4 c.p.), ma la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, ritenendo la loro motivazione logica e corretta. È stato ribadito che, per questo reato, il danno cagionato è il parametro esclusivo per valutare la concessione dell'attenuante, e nel caso specifico, il valore non è stato ritenuto di particolare tenuità.
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