Un Ente di Formazione ha chiesto il pagamento di oltre 150 mila euro all'Assessorato Regionale, invocando il Fondo di garanzia previsto dalla legge per il personale non utilizzato. L'Assessorato si è opposto, sostenendo che il fondo si applicasse solo a progetti già finanziati e non svolti, e non a progetti mai finanziati, come chiarito da una circolare amministrativa. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno dato ragione all'Assessorato. L'Ente ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che i giudici avessero erroneamente attribuito valore di legge alla circolare. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che la circolare è stata usata correttamente come semplice strumento interpretativo per definire i limiti del Fondo di garanzia, il quale non è una misura illimitata ma risponde a precisi vincoli di bilancio pubblico.
Continua »