Una Pubblica Amministrazione contesta la richiesta di pagamento presentata da una banca, relativa alla cessione del credito derivante da contratti di fornitura stipulati con un'impresa. La Pubblica Amministrazione sostiene che la causa debba essere bloccata per litispendenza, ossia per la pendenza di un separato giudizio sullo stesso rapporto e per l'avvenuto pagamento. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'amministrazione pubblica. In primo luogo, dichiara inammissibile il motivo sulla litispendenza perché l'ente non ha trascritto dettagliatamente le domande del giudizio parallelo. In secondo luogo, esclude il vizio di omessa pronuncia, spiegando che l'esclusione della litispendenza comporta il rigetto implicito dell'eccezione di adempimento collegata al procedimento separato. La Pubblica Amministrazione viene condannata a pagare le spese di lite alla banca.
Continua »