Una società finanziaria acquista un credito IRES da una procedura fallimentare e ne chiede il rimborso. L'Amministrazione Finanziaria lo nega, sostenendo che la dichiarazione dei redditi fosse prematura e la cessione invalida. La Corte di Cassazione respinge il ricorso dell'ente impositore, chiarendo che la dichiarazione finale del fallimento può essere presentata prima della chiusura formale, se l'attività liquidatoria è conclusa. Inoltre, stabilisce che una precedente cessione del credito, mai notificata all'Amministrazione, è inefficace, rendendo pienamente valida la successiva cessione, regolarmente notificata. Viene così confermato il diritto al rimborso.
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