Alcuni dipendenti hanno impugnato la cessione del reparto gestione fatture tra due grandi società, ritenendo illegittimo il trasferimento di ramo d'azienda e chiedendo il ripristino del rapporto di lavoro con la società originaria. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, accertando l'autonomia organizzativa e la preesistenza del reparto ceduto. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. I giudici hanno chiarito che, per configurare un valido trasferimento di ramo d'azienda, il reparto deve possedere un'autonomia funzionale preesistente alla cessione, ossia la capacità di perseguire uno scopo produttivo autonomo con i propri mezzi. Poiché i lavoratori non hanno dimostrato la mancanza di tale autonomia, la Cassazione ha rigettato il ricorso per i dipendenti superstiti, dichiarando cessata la materia del contendere per coloro che avevano rinunciato al giudizio.
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