Un uomo, già condannato per reati legati alla droga, ha presentato ricorso in Cassazione. Egli lamentava la mancata concessione di termini per approntare la sua difesa e l'omessa traduzione in udienza, nonostante fosse detenuto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la richiesta di nuovi termini per il diritto di difesa fosse infondata, dato che il difensore era già stato nominato. Inoltre, ha chiarito che non era obbligatoria la sua presenza fisica, trattandosi di un procedimento cartolare. L'uomo dovrà pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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