Un detenuto in regime di 41-bis si è visto negare la consegna di una lettera inviata dal cognato. Il motivo era l'uso anomalo di carta intestata di un'azienda pubblica a rischio di infiltrazioni mafiose, con cui il mittente non aveva alcun legame. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che la censura corrispondenza 41-bis è legittima quando elementi concreti, come una carta da lettere sospetta, fanno ragionevolmente dubitare che la missiva nasconda un messaggio in codice. Il ricorso del detenuto è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese.
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