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Causale

96 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

La motivazione tecnica, organizzativa o produttiva che la legge richiede per giustificare l'apposizione di un termine al contratto.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Somministrazione di lavoro e anzianità: il dipendente vince
Una dipendente impiegata come autista ha svolto la propria attività per un'azienda di trasporti mediante contratti temporanei e successiva somministrazione di lavoro. I giudici hanno accertato l'illegittimità della causale apposta al contratto commerciale, redatta in termini generici e contrari alle disposizioni legislative. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente le decisioni dei gradi precedenti, respingendo il ricorso del datore di lavoro. Di conseguenza, l'azienda deve riconoscere l'effettiva anzianità di servizio maturata dalla dipendente durante l'intero periodo prestato, corrispondendo i relativi aumenti periodici biennali per evitare ingiustificate disparità di trattamento rispetto al personale a tempo indeterminato.
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Contratto a termine illegittimo: azienda sconfitta in Cassazione
Una lavoratrice viene assunta da una compagnia aerea con contratto a tempo determinato per esigenze riorganizzative aziendali. La dipendente contesta la clausola temporale per genericità della motivazione. I giudici di merito dichiarano nullo il termine contrattuale e ordinano la ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'azienda ricorre in Cassazione sostenendo la piena validità delle esigenze operative indicate e contestando il ritardo nell'impugnazione. La Suprema Corte respinge il ricorso dell'azienda: una motivazione astratta senza un chiaro collegamento tra le mansioni e la specifica riorganizzazione rende il contratto a termine illegittimo. Di conseguenza, il rapporto resta a tempo indeterminato e il datore di lavoro deve pagare le spese legali.
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Abuso dei contratti a termine: risarcimento confermato per la PA
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità dei contratti a tempo determinato e di somministrazione stipulati dalla Pubblica Amministrazione con una lavoratrice per gestire l'emergenza immigrazione. I giudici hanno chiarito che le ordinanze di protezione civile non possono derogare implicitamente alle norme di legge che impongono l'indicazione precisa delle ragioni temporanee dell'assunzione. Di conseguenza, l'ente pubblico risponde dell'abuso dei contratti a termine e deve versare l'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La successiva stabilizzazione della lavoratrice non cancella il risarcimento se l'amministrazione non allega tempestivamente tale circostanza durante il giudizio di merito.
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Nullità del contratto a termine: causale generica e reintegra
Una lavoratrice ha impugnato il secondo contratto a tempo determinato stipulato con un'azienda di trasporti, denunciando la genericità della causale apposta. L'azienda aveva riproposto la medesima motivazione legata all'avvio dell'attività d'impresa a distanza di molto tempo dall'effettivo inizio delle operazioni. I giudici di merito hanno dichiarato la nullità del contratto a termine, ordinando la conversione a tempo indeterminato e la corresponsione di un'indennità risarcitoria. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione. La Corte ha chiarito che il datore di lavoro deve specificare in modo concreto e puntuale le reali esigenze aziendali per evitare l'invalidità della clausola temporale.
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Abuso contratti a termine pubblico impiego e risarcimento
Un Ministero ha impiegato una dipendente con reiterati contratti a termine e di somministrazione oltre i limiti di legge per gestire l'emergenza immigrazione. L'amministrazione ha giustificato la precarietà richiamando ordinanze di protezione civile. La Corte d'Appello ha accertato l'illegittimità per assenza di causali specifiche, condannando l'ente al risarcimento di sette mensilità. Il Ministero ha impugnato la decisione sostenendo che l'emergenza e la successiva stabilizzazione sanassero le violazioni. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna ministeriale: l'abuso contratti a termine pubblico impiego non è giustificato da generiche ordinanze emergenziali né sanato da assunzioni successive.
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Emergenza e abuso di contratti a termine: risarcimento confermato
Una lavoratrice ha impugnato vari contratti a termine e di somministrazione stipulati con un Ministero, lamentando la mancanza delle causali giustificative. La Corte d'Appello ha confermato la nullità dei termini e condannato l'amministrazione al risarcimento del danno comunitario per abuso di contratti a termine. Il Ministero ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che le ordinanze di emergenza della Protezione Civile per i flussi migratori consentissero di derogare all'obbligo delle causali e deducendo una presunta stabilizzazione sopravvenuta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: le ordinanze di emergenza non derogano implicitamente alla disciplina lavoristica e l'eccezione sulla stabilizzazione è inammissibile nel giudizio di legittimità poiché richiede nuovi accertamenti sui fatti.
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Nullità del termine nel contratto di lavoro e onere di prova
Un assistente di volo ha impugnato il contratto a tempo determinato stipulato con una compagnia aerea. I giudici di merito hanno accertato la nullità del termine nel contratto di lavoro per assenza di idonea prova delle esigenze aziendali temporanee. La società non ha infatti dimostrato il nesso causale tra la causale addotta e l'assunzione del lavoratore. La Corte d'Appello ha quindi ordinato la conversione del rapporto a tempo indeterminato e condannato il datore di lavoro al pagamento di sette mensilità risarcitorie. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda. Il datore di lavoro non può richiedere una rivalutazione dei fatti in sede di legittimità né superare il limite della doppia decisione conforme senza indicare difformità fattuali.
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Precariato nella pubblica amministrazione: illegittimi i contratti
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità dei contratti a termine e di somministrazione stipulati da un Ministero con una lavoratrice. L'amministrazione ha tentato di giustificare i contratti richiamando le ordinanze di emergenza della Protezione Civile per i flussi migratori. I giudici hanno stabilito che l'emergenza non esonera la pubblica amministrazione dall'obbligo di indicare causali specifiche e temporanee nei contratti. La successiva stabilizzazione del dipendente, eccepita tardivamente nel giudizio di legittimità, non cancella il risarcimento di 12 mensilità. La decisione contrasta fermamente l'abuso del precariato nella pubblica amministrazione.
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Abuso di contratti a termine nella PA: risarcimento confermato
Un Ministero ha assunto una dipendente prima tramite contratti di somministrazione e successivamente con contratti a tempo determinato per fronteggiare emergenze legate ai flussi migratori. Il giudice di merito ha accertato l'illegittimità delle clausole temporali per totale assenza di specifiche ragioni giustificative, condannando l'ente a risarcire il danno con sette mensilità. Il Ministero ha impugnato la decisione sostenendo che le ordinanze di emergenza della Protezione Civile consentivano di superare i limiti ordinari e che la successiva assunzione a tempo indeterminato sanava ogni violazione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ministeriale. I giudici hanno confermato che l'abuso di contratti a termine impone il risarcimento monetario poiché lo stato di emergenza non deroga automaticamente alle causali obbligatorie né la stabilizzazione tardiva cancella il pregresso stato di precarietà subito dalla lavoratrice.
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Somministrazione nel pubblico impiego: regole e limiti del risarcimento
Una lavoratrice ha fatto causa al Ministero dell'Interno per contestare l'illegittimità dei contratti a termine e di somministrazione nel pubblico impiego svolti presso una Prefettura, chiedendo il risarcimento del danno e il riconoscimento delle mansioni superiori effettivamente svolte. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità dei contratti per assenza di causali specifiche, chiarendo che le ordinanze di emergenza della Protezione Civile non derogano automaticamente alle norme sui contratti di lavoro senza un'espressa previsione. I giudici hanno confermato le mansioni superiori, ma hanno accolto il ricorso del Ministero sulla quantificazione economica: il risarcimento per l'abuso dei contratti a termine nella Pubblica Amministrazione va calcolato secondo i parametri della Legge 183/2010 (da 2,5 a 12 mensilità) e non secondo le tutele dello Statuto dei Lavoratori.
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Abuso di contratti a termine: Ministero condannato al risarcimento
Il Ministero dell'Interno ha impiegato un lavoratore mediante ripetuti contratti di somministrazione e a tempo determinato per gestire flussi migratori straordinari. Il lavoratore ha impugnato i contratti lamentando la mancanza di ragioni giustificative specifiche e il superamento dei limiti temporali massimi. La Corte di Appello ha accertato l'illegittimità delle assunzioni e ha condannato l'amministrazione al risarcimento di otto mensilità. Il Ministero ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che le ordinanze di protezione civile consentissero ampie deroghe e che la successiva assunzione a tempo indeterminato sanasse ogni violazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso statuendo che le ordinanze emergenziali non possono derogare tacitamente ai requisiti di forma e motivazione dei contratti di lavoro. L'abuso di contratti a termine nel pubblico impiego obbliga quindi l'ente pubblico a risarcire il danno economico al dipendente.
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Abuso di contratti a termine: Ministero condannato
Una lavoratrice ha prestato servizio presso una Questura tramite reiterati contratti di somministrazione e a tempo determinato per oltre 36 mesi, senza idonea causale. La lavoratrice ha richiesto il risarcimento per l'illegittima reiterazione dei rapporti. Il Ministero ha contestato la domanda invocando le ordinanze di emergenza per l'immigrazione e la successiva stabilizzazione del personale. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell'amministrazione. I giudici hanno chiarito che le ordinanze di protezione civile non possono derogare implicitamente alle tutele ordinarie del lavoro e che l'abuso di contratti a termine nella Pubblica Amministrazione impone il pagamento del danno risarcitorio presunto.
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Conversione del contratto a termine: stop al lavoro precario
Un lavoratore ha impugnato i contratti a tempo determinato stipulati con un ente pubblico economico, lamentando l'assenza di motivazioni concrete per l'assunzione temporanea. La Corte di Appello ha accertato l'illegittimità del termine a causa di una causale generica riferita a semplici lavori ordinari. Di conseguenza, i giudici hanno ordinato la conversione del contratto a termine in un rapporto stabile a tempo indeterminato, disponendo il reintegro e un risarcimento economico. L'ente ha presentato ricorso in Cassazione ma ha poi depositato una formale rinuncia agli atti. La Suprema Corte ha dichiarato estinto il procedimento, confermando in modo definitivo la piena vittoria del lavoratore.
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Abuso di contratti a termine nella PA: nullità e risarcimenti
Alcuni lavoratori impiegati presso lo sportello immigrazione di una Questura hanno impugnato molteplici contratti di somministrazione e a termine privi delle causali giustificative di legge. La Pubblica Amministrazione ha invocato le deroghe previste dalle ordinanze di emergenza della Protezione Civile. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità dei rapporti lavorativi, stabilendo che le ordinanze emergenziali non possono derogare implicitamente all'obbligo di indicare i motivi del termine. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente pubblico sulla quantificazione economica: in caso di abuso di contratti a termine nella Pubblica Amministrazione, il risarcimento forfettario non segue le tutele dei licenziamenti dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, bensì i parametri specifici previsti dall'articolo 32 del Collegato Lavoro.
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Abuso dei contratti a termine: Ministero condannato
Un Ministero ha impiegato diversi lavoratori mediante una successione di contratti a termine e somministrazione di lavoro, superando il limite massimo di trentasei mesi. L'amministrazione pubblica ha giustificato tali assunzioni richiamando ordinanze di emergenza della Protezione Civile. I lavoratori hanno contestato l'illegittimità delle causali e hanno fatto valere l'abuso dei contratti a termine. La Corte di Cassazione ha stabilito che le ordinanze emergenziali non possono derogare tacitamente alle tutele di legge sui contratti a tempo determinato senza un'espressa previsione normativa. La Suprema Corte ha inoltre dichiarato inammissibile l'eccezione tardiva di avvenuta stabilizzazione dei dipendenti, rigettando integralmente il ricorso del Ministero e condannandolo alle spese legali.
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Abuso di contratti a termine: lo Stato cede ai precari
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità della reiterazione di rapporti precari disposta da un Ministero in danno di un gruppo di dipendenti. L'amministrazione statale aveva impiegato il personale tramite somministrazione e contratti a termine prolungati oltre il limite di 36 mesi, richiamando ordinanze di emergenza della Protezione Civile. I giudici hanno chiarito che tali provvedimenti emergenziali non autorizzano deroghe automatiche alla disciplina generale sui contratti di lavoro se non espressamente previsto. L'assenza di causali specifiche e il superamento dei limiti temporali configurano un abuso di contratti a termine nell'impiego pubblico. La Suprema Corte ha inoltre respinto la tardiva eccezione del Ministero relativa alla successiva stabilizzazione del personale, rigettando integralmente il ricorso dell'amministrazione.
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Contratto a tempo determinato: stagionalità contro tutele reali
Un lavoratore ha contestato la legittimità del termine apposto ai suoi contratti di lavoro, stipulati con un ente teatrale per diverse stagioni consecutive. L'ente si era giustificato richiamando genericamente le esigenze produttive della stagione teatrale. La Corte d'Appello aveva ritenuto legittimo il termine, ma la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. I giudici di legittimità hanno stabilito che anche nel settore dello spettacolo l'assunzione tramite contratto a tempo determinato richiede ragioni oggettive, precise e concrete. Non basta un generico riferimento alla stagione annuale. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso del lavoratore e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello per un nuovo esame basato su questi criteri rigorosi.
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Conversione del contratto a termine: indennizzo senza posto fisso
Un lavoratore ha contestato la legittimità di diversi contratti a tempo determinato stipulati con un Consorzio di bonifica siciliano per svolgere mansioni ordinarie di manutenzione. I giudici di merito hanno dichiarato illegittimi i termini apposti, convertito il rapporto in un contratto a tempo indeterminato e condannato l'ente al risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità dei contratti a termine a causa della mancanza di prove sulle esigenze temporanee. Tuttavia, i giudici hanno escluso la conversione del contratto a termine in un rapporto stabile. La legislazione regionale siciliana vieta infatti nuove assunzioni a tempo indeterminato presso questi enti senza concorso pubblico. Il lavoratore perde quindi il posto fisso ma conserva il diritto al risarcimento economico pari a otto mensilità.
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Contratto a termine: rinvio generico e assunzione definitiva
Un lavoratore ha impugnato il proprio contratto a termine, ritenendo generica la causale apposta dall'azienda. I giudici di merito hanno dichiarato nullo il termine, convertendo il rapporto a tempo indeterminato. L'azienda ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che le ragioni dell'assunzione fossero desumibili da documenti esterni citati nel contratto. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che il rinvio a testi esterni è valido solo se effettuato con il preciso e chiaro scopo di specificare la causale temporanea. Di conseguenza, il lavoratore ha vinto la causa, ottenendo la stabilizzazione e il risarcimento del danno.
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Contratto a termine per sostituzione: il lavoratore perde
Una lavoratrice ha impugnato il suo contratto di lavoro a tempo determinato come portalettere, sostenendo che la causale sostitutiva fosse troppo generica e che non vi fosse corrispondenza tra i suoi giorni di lavoro e le assenze dei colleghi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la validità del contratto. I giudici hanno stabilito che, in grandi aziende, il contratto a termine per sostituzione è legittimo anche senza indicare i nomi dei dipendenti sostituiti, purché siano specificati l'ambito territoriale, la sede, le mansioni e il diritto alla conservazione del posto dei lavoratori assenti. La lavoratrice è stata condannata a pagare le spese di giudizio.
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