Un'azienda ha richiesto la restituzione dell'indebito per oltre 180.000 euro versati mensilmente a una collaboratrice (moglie del socio amministratore defunto) dal 1992 al 2007, sostenendo l'assenza di una causa giustificatrice. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda, ritenendo i pagamenti giustificati da un'attività di gestione e da un presunto prestito. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda, cassando la sentenza. I giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte d'Appello ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, estendendo la giustificazione dei pagamenti a periodi non richiesti. Inoltre, la motivazione sul prestito è risultata apparente e basata su una testimonianza de relato partium (riferita dalla stessa interessata), priva di valore probatorio. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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